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Roma, 8 marzo 2016

 

Circolare n. 46/2016

 

Oggetto: Lavoro – Programma “Garanzia Giovani” – Nuovo incentivo economico all’assunzione – Decreto Direttoriale Min. Lavoro del 3.2.2016.

 

Come è noto l’Italia ha introdotto nel 2014, nell’ambito del Programma europeo “Garanzia Giovani” (Raccomandazione UE 22.4.2013), un bonus occupazionale (da un minimo di 1.500 ad un massimo di 6.000 euro) per incentivare le assunzioni di giovani a tempo indeterminato. Con la stessa finalità di promuovere l’occupazione giovanile il Ministero del Lavoro ha previsto un nuovo incentivo denominato super bonus occupazione–trasformazione tirocini per i datori di lavoro che tra l’1 marzo e il 31 dicembre 2016 assumano a tempo indeterminato giovani che stiano svolgendo, o abbiano svolto, un tirocinio anche se presso un’azienda diversa.  

 

Nel disciplinare il nuovo incentivo il Ministero del Lavoro ha precisato in particolare che:

 

·       come per il bonus occupazionale anche il super bonus occupazione è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni non occupati né inseriti in percorsi di studio o formazione e iscritti al Programma Garanzia Giovani tramite il portale www.garanziagiovani.gov.it;

 

·       il super bonus è riconosciuto per i tirocini avviati entro il 31 gennaio 2016 con il Programma Garanzia Giovani;

 

·       l’importo del super bonus va da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 12.000 euro a seconda della classe di profilazione del giovane (indice attribuito dal Centro per l’Impiego in base ad una stima sulle difficoltà del giovane a trovare lavoro); il super bonus è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili pari a 50 milioni di euro per il 2016;

 

·       il super bonus è riconosciuto una tantum dall’INPS in 12 quote mensili di pari importo;

 

·       il super bonus può essere cumulato con altri incentivi all’assunzione (tra cui lo sgravio contributivo per i neoassunti previsto dalla legge di Stabilità);

 

·       l’accesso all’incentivo è subordinato alla disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis (Reg. CE n. 1407/2013) che, come è noto, fissa in 200.000 euro (100.000 euro per il settore trasporti) il tetto massimo di aiuti erogabili a favore della medesima azienda nell’arco di un triennio; detto limite è superabile per le assunzioni di giovani tra i 16 e i 24 anni che comportino un incremento occupazionale netto; per le assunzioni di giovani tra i 25 e i 29 anni, oltre all’incremento occupazionale netto, è necessario che ricorra almeno una delle condizioni indicate nel decreto in esame (tra cui l’assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi).

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 36/2015 e 176/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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